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Ascensore per disabili:
prevale il diritto sull’estetica condominiale
(Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 2672/2025)
Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione ha stabilito che, in un condominio, il
diritto all'accessibilità dell'abitazione
per una persona con disabilità è un
valore essenziale
e
prevale sull'estetica condominiale
. Di conseguenza, l'
installazione di un ascensore o montascale per disabili
è
legittima
anche se avviene
senza una delibera assembleare
, a condizione che la persona interessata sostenga le proprie spese per l'opera.
L'unico limite all'installazione è che l'opera
non deve compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato
.
Case di riposo e dovere di vigilanza: responsabilità per omissione
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 26320/2025)
La Suprema Corte ha riconosciuto la
responsabilità contrattuale
della casa di riposo, derivante dal
contratto atipico di spedalità
stipulato con l'ospite, che impone un
obbligo di risultato di cura e custodia
. La struttura è responsabile per
fatto proprio
(
responsabilità oggettiva
), estesa anche alle condotte omissive del personale dipendente (art. 1228 c.c.). È stata riconosciuta la
prevedibilità
dell'evento tragico, dati lo stato clinico e la lunga permanenza dell'ospite, escludendo l'ipotesi di caso fortuito. La sentenza conferma il risarcimento del
danno non patrimoniale unitario
, inclusi danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le tabelle milanesi. Questa pronuncia consolida un indirizzo rigoroso per le strutture assistenziali che sottovalutano il dovere di vigilanza verso gli ospiti vulnerabili.
Inadempimento e agibilità dell'immobile.
Escluso il risarcimento se il vizio viene sanato
(Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 19923/2025)
Con l'ordinanza n. 19923, depositata il 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha affrontato la questione della responsabilità del venditore in caso di assenza del certificato di agibilità al momento del rogito.
Per ottenere il risarcimento, l'acquirente ha l'onere di dimostrare un pregiudizio concreto e tangibile, come la diminuzione effettiva del valore del bene, l'impossibilità di utilizzo conforme alla destinazione d'uso pattuita o le spese sostenute per la regolarizzazione.
Regime di cedolare secca: applicabilità anche in caso di conduttore imprenditore
(Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 12079/2025)
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 12079 del 7 maggio 2025, è intervenuta per chiarire i presupposti applicativi del regime di
cedolare secca
. La Suprema Corte ha valorizzato il dato testuale dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, stabilendo che l'esclusione dall'agevolazione si riferisce esclusivamente alle locazioni effettuate dal locatore nell'esercizio di un'attività d'impresa o professionale. Di conseguenza, se l'immobile è destinato a soddisfare esigenze abitative del conduttore o dei suoi dipendenti, il locatore non perde il diritto di accedere al regime della cedolare secca. La sentenza ribadisce che la condizione per l'applicazione del regime è legata alla qualifica soggettiva del locatore e non a quella del conduttore.
Social Network: Possibile responsabilità del gestore per omessa vigilanza su diffamazione reiterata.
La diffusione, attraverso piattaforme social, di contenuti gravemente diffamatori e lesivi della reputazione di un soggetto, qualora agevolata dalla mancata adozione da parte del gestore della piattaforma di misure idonee a prevenire e contrastare la reiterazione di tali condotte da parte del medesimo utente, può configurare una responsabilità extracontrattuale del gestore stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omessa vigilanza e concorso colposo nell'illecito, sussistendo un obbligo di diligenza qualificata in capo al provider nel monitorare e intervenire, nei limiti della ragionevole esigibilità tecnica ed economica, al fine di evitare la protrazione di attività illecite di cui sia venuto a conoscenza.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 05.05.25
Divorzio:
Val
orizzato il contributo indiretto del coniuge all'attività professionale altrui ai fini dell'assegno
Nell'ambito del giudizio di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, il significativo contributo fornito da un coniuge all'attività professionale dell'altro durante il matrimonio, pur non traducendosi in una formale partecipazione societaria o in un rapporto di lavoro subordinato, deve essere adeguatamente valorizzato non solo sotto il profilo compensativo (ex art. 129 bis c.c.), ma anche nella valutazione dell'adeguatezza dei mezzi propri del coniuge economicamente più debole e nella determinazione dell'eventuale assegno perequativo, potendo tale contributo aver inciso concretamente sulle prospettive di carriera e sull'accumulazione di ricchezza dell'altro coniuge.
Tribunale di Mlano, sez. IX, 20 maggio 2025