Contenzioso in materia civile

Esercitando la professione forense da oltre venti anni, possediamo l'esperienza necessaria per l’assistenza e difesa in qualsiasi controversia di natura civile, in qualità di rappresentante sia della parte attrice procedente sia della parte citata in giudizio.
Preliminarmente all’avvio del giudizio, così come in ogni fase dello stato, valuteremo e discuteremo la possibilità di ricorrere a modi alternativi per la risoluzione della causa, quali l’arbitrato, la negoziazione assistita o la mediazione, quest’ultima comunque prevista obbligatoriamente per determinate materie (controversie in materia condominiale, attinenti a diritti reali, successioni, divisioni, contratti di locazione, comodato e affitto d’azienda, contratti bancari, assicurativi o finanziari, risarcimento del danno per responsabilità sanitaria, derivante da diffamazione a mezzo stampa, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d'opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura).
Per ogni fase, sia essa giudiziale o stragiudiziale, il Cliente sarà posto in condizione di conoscere ogni dettaglio in merito all’incarico, alla sua complessità, ai relativi costi, ricevendone preventivo scritto.
Dal 2002, l’avv. Cristina Giulia Bernasconi è iscritta nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, consultabile presso l’Ordine degli Avvocati di Monza.
Il c.d. Gratuito Patrocinio è riconosciuto costituzionalmente alle persone non abbienti al fine di rendere possibile ed effettivo a chiunque il diritto di agire e difendersi in giudizio. Tutti coloro che siano titolari di un reddito imponibile IRPEF non superiore ad euro 11.746,68 (riferito all’anno 2023) possono presentare apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove dovrà svolgersi o si svolge il giudizio, il quale valuterà i presupposti reddituali e la fondatezza della pretesa. Il richiedente può nominare un difensore scegliendo tra gli avvocati abilitati ed iscritti nell’elenco istituito presso l’Ordine. Tale scelta può essere compiuta già nel momento della presentazione della domanda di ammissione così come successivamente alla delibera di accoglimento. L’ammissione esonera il richiedente dal pagamento del compenso a favore del proprio avvocato. L’eventuale variazione delle condizioni reddituali nel corso del giudizio dovrà tuttavia essere immediatamente comunicata, comportando la revoca del beneficio.